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Nuove disposizioni europee che riguardano le tartarughe d'acqua (Trachemys scripta).
 

fonte: http://tartapedia.it/nuove-disposizioni-europee-sulla-trachemys-scripta/
 

Si è atteso quasi due anni da quel 22 ottobre 2014, giorno in cui sullaGazzetta Ufficiale dell'Unione Europea si chiedeva a tutti i paesi membri di stilare entro il 1° gennaio 2015 un elenco delle specie esotiche invasive, senza distinzione tra animali, vegetali, funghi o microrganismi.

L'elenco è stato stilato però, solo pochi giorni fa ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficialedell'Unione Europea il 14 luglio c.a.. Tale Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 contiene le specie esotiche invasive valutate rischiose per la flora e la fauna autoctona. Tra le tante specie elencate, risulta inclusa anche la tartaruga americana "Trachemys scripta".

Dato che il Regolamento entra in vigore il 20° giorno dopo la pubblicazione, da oggi 3 agosto per tutte le specie elencate come invasive sarà:


Per coloro che possiedono già una Trachemys scripta sarà possibile continuare a tenerla fino alla sua morte, ma dovrà essere tenuta in condizioni tali da non permettere la riproduzione e bisognerà dimostrare di averla da prima del 13 luglio 2016.

Però, poichè non sono state ancora definite né le sanzioni, né le modalità per dichiarare il possesso di una o più Trachemys scripta, non c'è pericolo di incappare per ora in multe. In ogni caso, per tutelarsi, si può cominciare ad inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC(Posta Elettronica Certificata) all'ufficio CITES della vostra provincia (non al Corpo Forestale, in quanto non è loro competenza); in tale busta/mail va inserito un fac-simile della dichiarazione seguente:

Il sottoscritto Cognome Nome nato a Roma il 31-12- 1980
in riferimento al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 14 luglio dichiara di essere attualmente in possesso di TOT esemplari di Trachemys scripta (se conoscete il sesso di ogni esemplare, specificatelo), acquistati prima del 13 luglio 2016.
Aspettando un modello per effettuare una dichiarazione ufficiale,
saluto distintamente.
Data xx/xx/2016


Due ulteriori consigli:

Non abbandonatele: oltre a creare un danno enorme al nostro ecosistema, l'articolo 727 del Codice Penale  disciplina tali abbandoni con multe dai 1.000€ ai 10.000€ ed, a discrezione del giudice, anche con l'arresto fino ad un anno. Inoltre, si è parlato di un piano per la soppressione indolore delle specie invasive (come già avvenuto in passato) e quindi la vostra tartaruga potrebbe ritrovarsi tra quelle catturate.
Non comprate più Trachemys scripta. Infatti potrete ancora trovarle nei negozi, poichè i negozianti hanno due anni di tempo per finire "le scorte".

Foto: Wikipedia

 

Testuggini (Testudo Hermannii): come comportarsi

Fonte: CFS
 

1. Ho trovato una tartaruga, come devo comportarmi?

Qualora venisse trovata una tartaruga in una zona non urbanizzata è bene lasciarla nel suo ambiente naturale; eventualmente ci si può limitare ad allontanarla dalla strada, perché non corra rischi a causa delle automobili.
Se il ritrovamento avviene in aree antropizzate, è necessario informare il Servizio CITES Territoriale del Corpo forestale dello Stato competente più vicino, che potrà acquisire l'animale ovvero disporne l'affidamento ad un centro di recupero autorizzato, ed effettuare le opportune indagini.
 

2. E' possibile "regolarizzare" una testuggine non denunciata?

L'art. 5 della Legge 150/92 aveva reso obbligatorio denunciare il possesso di tutti gli esemplari di testuggine incluse nell'Allegato A del Reg. CE 338/97 (ad esempio Testudo graeca, Testudo hermanni, Testudo kleinmanni, Testudo marginata), al Servizio CITES del Corpo forestale Dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, termine successivamente prorogato fino al 31/12/1995.
Purtroppo chi non ha provveduto a denunciare i propri esemplari entro tale data non può più sanare la propria situazione e rischia quindi una sanzione penale.
 

3. E' obbligatorio denunciare la nascita di nuovi esemplari?

Ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 150/92 tutte le nascite e riproduzioni in cattività di esemplari di specie incluse nell'Allegato A al Reg. CE 338/97 devono essere comunicate al Servizio CITES delCFS competente per territorio entro dieci giorni dall'evento.
A tal fine è necessario utilizzare il modello "Annesso 1" scaricabile dal sito www.corpoforestale.it che, una volta compilato in ogni sua parte e firmato, può essere inviato, anche tramite fax, al competente Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
In caso di accertamento di omessa denuncia è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.032,92.
 

4. E' obbligatorio denunciare la morte degli esemplari?

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 è obbligatorio per i detentori degli esemplari di Allegato A, comunicare l'eventuale avvenuto decesso al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato competente per territorio.
A tal fine è possibile utilizzare il modello "Annesso 3" presente sul sito www.corpoforestale.it che può essere inviato, anche tramite fax, al competente Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
Contestualmente, è necessario riconsegnare anche l'eventuale certificato CITES che accompagna
l'esemplare.
 

5. Posso liberare in natura degli esemplari di tartaruga da me detenuti?

La liberazione in natura di esemplari nati ed allevati in cattività determina, con quasi certezza, la morte degli stessi e chi lo fa rischia una denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. E' opportuno inoltre evidenziare che, in generale, il rilascio di specie selvatiche in natura è sottoposto alla previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e che un rilascio di una testuggine in natura potrebbe "inquinare geneticamente" le specie locali compromettendone, inalcuni casi, la conservazione.
 

6. E' vietato acquistare una tartaruga?

Il commercio degli esemplari di testuggine incluse nell'Allegato A del Reg. CE 338/97 è possibile unicamente se l'esemplare è accompagnato da un certificato CITES emesso da una delle Autorità di Gestione dei paesi dell'Unione Europea (in Italia è il Servizio CITES del Corpo forestale delloStato), che esenti dai generali divieti di vendita per gli esemplari di queste specie. Si possono quindi acquistare tartarughe di specie di Allegato A solo se il venditore fornisce, contestualmente alla transazione commerciale, il relativo certificato CITES. Altri documenti come scritture private, ricevute o altro non sono quindi ritenuti validi ai fini del commercio di tali esemplari.
E' bene ricordare che l'animale deve essere identificato tramite microchip ed il numero del microchip deve essere riportato nel campo 4 (descrizione esemplare) del relativo certificato CITES.
Qualora l'esemplare non sia marcato tramite microchip, ma solo identificato tramite scheda fotografica, si ricorda che, ai sensi dell'art. 11.3 del Reg. CE 865/2006 il relativo certificato è valido per una sola transazione commerciale e, ad ogni modo, entro un anno di vita dell'animale dovrà comunque essere inserito il microchip, salvo eccezionali e motivate deroghe necessarie ad assicurare il benessere dello stesso.
 

7. Come posso sapere se, per la detenzione di un esemplare di testuggine, è obbligatorio il possesso di un documento CITES?

Prima di ogni altra cosa, è opportuno accertarsi che l'esemplare appartenga o meno ad una delle specie incluse nell'Allegato A del Reg. CE 338/97, il cui ultimo aggiornamento è stato apportato dal Reg. UE 101/2012. Verificata l'appartenenza dell'esemplare ad una delle specie di cui all'Allegato A, in caso di acquisto, si rimanda a quanto spiegato al punto precedente.
In caso di nascita in cattività, qualora l'esemplare non venga messo in vendita o utilizzato per finalità commerciali, per la sua detenzione è sufficiente la denuncia di nascita al Servizio CITES del CFS competente per territorio, compilata e firmata utilizzando l'apposito modello "annesso 1" scaricabile dal sito www.corpoforestale.it.
 

8. Sono un allevatore amatoriale di tartarughe, devo avere il registro CITES?

Il registro di detenzione di cui al D.M. 08/01/2002 deve essere compilato da tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto stesso. E' quindi tenuto alla compilazione del Registro chiunque effettua attività commerciale con esemplari di specie incluse negli Allegati A e B al Reg. CE 338/92 e chiunque utilizzi, detenga o esponga i suddetti esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo.
Solo la detenzione di esemplari che non comporti le attività sopra citate non richiede, quindi, l'obbligo di tenuta del registro.
 

9. E' obbligatorio marcare le tartarughe tramite microchip?

L'art 5, comma 5, della Legge n. 150/92 ha introdotto l'obbligo di marcatura, conformemente a standard internazionali, degli esemplari delle specie presenti in Allegato A del Reg.CE 338/97.
In base alla Circolare interministeriale prot. PNM 25893 del 14/12/2011, anche per le specie di testuggini, per le quali era precedentemente prevista la identificazione fotografica, è fatto obbligo di applicare un transponder/microchip (marcatura permanente) a tutti i soggetti appartenenti alle suddette specie, entro il primo anno di vita (ovvero entro un anno dalla denuncia di nascita in cattività).
Qualora, al momento dell'applicazione del microchip da parte di un medico veterinario, quest'ultimo ritenga, eccezionalmente, che l'esemplare sia ancora troppo piccolo, dovrà rilasciare apposito certificato scritto che attesti tale condizione.
 

10. Come faccio a trovare i recapiti del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato a cui rivolgermi per la corretta tenuta delle mie tartarughe?

Sul sito istituzionale www.corpoforestale.it, nella sezione dedicata alla CITES, è possibile trovare l'elenco dei Servizi CITES territoriali, con relativo recapito della sede, numero telefonico ed indirizzo e-mail.

 

ENPA Firenze

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