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La costituzione della più antica società zoofila italiana si fa datare all'aprile 1871 quando a Torino Giuseppe Garibaldi, Anna Winter e Timoteo Riboli costituirono la "Società Protettrice degli Animali contro i mali trattamenti che subiscono dai guardiani e dai conducenti"), il cui Statuto all'articolo 4 stabiliva che:" Ogni Socio, per legge del Parlamento, dovrà portar seco un distintivo per farsi conoscere e rispettare dai conduttori, agenti municipali e dalla forza pubblica, onde aver diritto di ammonire i trasgressori e mano forte contro di essi a denunziare alle rispettive autorità i trasgressori punibili con a) Multe; b) Sequestri dei veicoli; c) Arresto personale".

I soci, che si distinguevano in effettivi, benemeriti ed onorari dovevano portar "seco un distintivo per farsi conoscere e rispettare dai conduttori, agenti municipali e dalla forza pubblica, onde aver diritto di ammonire i trasgressori e mano forte contro di essi a denunziare alle rispettive autorità i trasgressori punibili con:
a) Multe;
b) Sequestri dei veicoli
c) Arresto personale.

Un articolo dello statuto era dedicata anche ai lasciti e ai doni che "saranno impiegati secondo la volontà del donatore".


Legge n. 611/1913
La legge 12.06.1913 n. 611 (pubblicata sulla G.U. del Regno d'Italia del 02.07.1913 n. 153) dispone all'articolo 2 che le Società protettrici degli animali potevano promuovere la più efficace applicazione dell'articolo 491 C.p. (attuale art. 727 C.p) a mezzo di agenti propri che erano riconosciuti come agenti di pubblica sicurezza.

Da lì a poco, molte altre Società zoofile furono costituite  nella "Federazione nazionale fra le società zoofile e per la protezione degli animali", costituita con R.D. 28 gennaio 1929 n. 55.

Tra le società di cui abbiamo traccia nell'Archivio storico dell'ENPA ricordiamo:


1. "Società Fiorentina per la Protezione degli Animali – sotto il patronato delle LL. MM. il RE e la REGINA D'ITALIA  - 16 marzo 1878;
2. "Società Piemontese per la protezione degli animali" fondata nel 1871 ed eretta in Ente Morale con r. decreto 28 settembre 1889;
3. "Reale società protettrice Animali Sezione di Asti";
4. "Società Zoofila Triestina";
5. "Società Friulana per la Protezione degli Animali" eretta in Ente Morale con R.D. 7 marzo 1933;
6. "Reale Società Zoofila Romana sotto l'alto patronato delle LL.MM. il Re e la Regina Sezione di Zara"; "Associazione Zoofila Lombarda" Ente morale R. D. 8 luglio 1915 Presidente Onorario il Re Vittorio Emanuele III;
7. "Associazione Zoofila Verona";
8. "Società Napoletana per la Protezione degli Animali" fondata nel 1891 – Ente Morale (R.D. 6 settembre 1902 sotto l'Alto Patronato di S.A.R. e l. la Principessa di Piemonte;
9. "Società per la protezione degli Animali Riviera Centrale" (Ente Morale R.D. 28 gennaio 1929 n. 155); "Società zoofila emiliana (Croce azzurra)" fondata il 16 novembre 1924 Ente Morale R.D. 26 agosto 1926 n. 1692 riformata e ampliata R.D. 20 luglio 1934 n. 1366 sotto l'alto patronato delle LL. MM. IL. Re e la Regina d'Italia (aveva varie sezioni anche fuori regione);
10. "Società zoofila Emiliana" Ente morale R.D. 26 agosto 1926 n. 1692;
11. "Associazione Zoofila Provinciale 'Leonardo da Vinci' Bolzano (Ente morale R. Decreto 23 novembre 1931 No. 1544) sotto l'alto Patronato delle L.L.A.A.R.R. Duchi di Pistoia;
12. "Società Zoofila Bordighera";
13. "Società Catanese per la protezione degli animali" Ente Morale (R.D. 118 marzo 1935 n. 1597);
14. "Società zoofila Emiliano – Romagnola" R.D. 18 luglio 1930 n. 1169 – Ente Morale R.D. 26 agosto 1926 n. 1692 ;
15. "Regia Società Bolognese per la Protezione degli Animali";
16. "Associazione Ferrarese per la Protezione degli Animali";
17.  "Associazione Ligure Protezione Animali Vigilanza sulla caccia e pesca" Alto Patrono S.A.R. il Duca di Genova Ente Morale R.D. 15 luglio 1920 n. 1408 ;
18. "Società Goriziana per la protezione degli animali";
19. "Società zoofila per la protezione degli animali Sanremo" fondata nel 1879 Associata alla Federazione Nazionale Italiana fra le Società Zoofile e Protezione Animali;
20. "Società protezione animali La Spezia" Ente Morale R. Decreto 10 ottobre 1935;
21. "Società siciliana protezione animali" Ente morale R.D. 30 agosto 1913;
22. "Comitato zoofilo sezione di Partinico";
23. "Società zoofila romana" (Ente morale R.D. 4 gennaio 1906) che aveva varie sedi anche fuori del Lazio, "Società savonese per la protezione degli animali" Ente Morale Regio Decreto 18 febbraio 1937 n. 843.
 

Legge n. 612/1938
Con legge 11.04.1938 n. 612 (pubblicata sulla G.U. del Regno d'Italia 01.06.1938 n. 123) veniva istituito l'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, ente morale autorizzato a nominare guardie per la protezione degli animali le quali avevano la qualità di agenti di pubblica sicurezza.
 

Regio Decreto n. 1284/1939
Con il Regio Decreto n. 1284 (pubblicato sulla G.U. del Regno d'Italia del 09.09.1939 n. 211) le Guardie delle associazioni zoofile nominate ai sensi della legge 611/1913 venivano sciolte di diritto e fatte confluire nell'E.N.P.A..
Il potere di nominare guardie per la protezione degli animali, inteso nel significato più generale del termine, veniva pertanto attribuito in via esclusiva all'E.N.P.A. Il R.D. stabiliva anche che le Guardie Zoofile potessero essere volontarie o permanenti a seconda il servizio sia prestato a titolo gratuito o a pagamento.
 

Decreto 9 marzo 1943 del Ministro dell'Interno
Veniva  approvato il Regolamento per il servizio delle Guardie Zoofile  (volontarie e permanenti).
 

Legge n. 303/1954
Con la legge 303 (pubblicata sulla G.U. della Repubblica italiana del 22.06.1954 n. 140) l'E.N.P.A. veniva istituito ad ente di diritto pubblico che vigilava sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca.
Alle Guardie Zoofile continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 611/13 e del R.D. 1284/39 rimasto ancora in parte in vigore.


Attualmente


D.P.R. 31.03.1979
Il D.P.R. 31.03.1979 (pubblicato sulla G.U della Repubblica italiana del 02.06.1979 n. 150) stabilisce all'articolo 1 che l'E.N.P.A. perdendo la personalità di diritto pubblico continua però a sussistere come ente morale privato.
L'articolo 3 del D.P.R. affida attualmente ai Comuni le funzioni pubbliche di vigilanza esercitate dall'E.N.P.A. e all'articolo 5 stabilisce che le Guardie Zoofile perdono la qualifica di agenti di P.S. e mantengono quella di guardie giurate.
Prevede inoltre che i Comuni possano utilizzare le Guardie dell'ENPA per espletare i compiti imposti dal citato articolo.
 

Legge n. 189/2004
Con legge n. 189 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004) la vigilanza sulla prevenzione e repressione dei reati contro gli animali e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche alle Guardie dell'ENPA.
 

Funzioni delle Guardie Zoofile dell'E.N.P.A.
Prevenzione e repressione delle violazioni alle leggi e ai regolamenti, generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresi quelle concernenti l'esercizio della caccia e della pesca.
 
Le Guardie Zoofile dell'ENPA sono pubblici ufficiali e nei limiti dei compiti d'istituto (protezione degli animali  e difesa del patrimonio zootecnico ex art. 5 d.p.r. 31.03.1979 e art. 6 legge 189/2004) esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 codice di procedura penale.

Giurisprudenza: Cassazione penale, Sez. I, sentenza 30 novembre 1996, n. 10282— Cassazione penale Sez. V, sentenza 23 settembre 1994, n. 1099.

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